La Corte di Cassazione ha stabilito che nel contratto a termine per l’assunzione di un invalido psichico non si applicano le disposizioni limitative previste dalla legge n. 368 del 2001, stante la specialità del rapporto, istituito in base alla legge n. 68 del 1999 (Cass. 31 maggio 2010, n. 13285). Nel mese di febbraio del 2002 una società assumeva a tempo determinato un lavoratore con disagio mentale nel quadro di una convenzione con la pubblica amministrazione.

Scaduto il contratto, la persona invalida chiedeva al giudice del lavoro di dichiarare l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, in quanto nella lettera di assunzione non erano state indicate le specifiche ragioni dell’apposizione del termine, in violazione dell’articolo 1 del dlgs n. 368 del 2001 sui contratti a tempo determinato. Il tribunale rigettava la domanda, ma la decisione veniva integralmente riformata dalla Corte d’appello, che dichiarava l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti. L’azienda proponeva per tutta risposta ricorso per Cassazione. Chiamata in causa, la Suprema Corte accoglieva la domanda.

Nel caso di assunzione a tempo determinato di un disabile psichico sulla base di specifica convenzione stipulata con la pubblica amministrazione, affermava la Cassazione, non è richiesta l’indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine. La nuova disciplina sul collocamento degi invalidi, di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, si propone l’obiettivo dell’inserimento e dell’integrazione dei disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Tale finalità è perseguita attraverso una serie di strumenti, che vanno dall’obbligo di assunzione nell’ambito di definite quote di riserva alla predisposizione nei confronti dei datori di lavoro di forme di incentivazione di tali assunzioni. Non solo. Tra gli strumenti deputati al perseguimento delle finalità indicate vi è anche la stipulazione di convenzioni tra datore di lavoro e uffici pubblici competenti, contenenti un programma volto al conseguimento degli obbiettivi occupazionali cui la disciplina di legge è mirata, attraverso la previsione di assunzioni che una società si impegna a effettuare, in particolare nei riguardi dei soggetti affetti da particolari inabilità.

Tra le possibili modalità di assunzione vi è tra l’altro l’assunzione con contratto di lavoro a termine. Una tale normativa, secondo la Corte di Cassazione, è qualificabile come speciale e quindi prevalente, rispetto a quella generale relativa alla costituzione di un normale rapporto di lavoro. Deve pertanto ritenersi che anche la stipula del contratto a termine costituisca un’ipotesi speciale rispetto a quelle generali in materia di contratto di lavoro a tempo determinato.

In tale contesto, la possibile previsione nella convenzione della stipulazione di un contratto di lavoro a termine, assolve alla funzione di individuazione della forma di assunzione più adatta, in un determinato momento al tipo di inabilità e di disagio dell’invalido, nonché di promuovere presso il datore di lavoro l’assunzione di personale invalido anche con particolari problemi d’inserimento lavorativo. Non è quindi in linea con il perseguimento di tali finalità ritenere applicabile all’assunzione di un disabile, che avvenga secondo l’articolo 11 della legge n.68/99, la disciplina generale delle causali giustificative del contratto a tempo determinato.