PHOTO
Finalmente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza si applica anche nelle strutture giudiziarie e penitenziarie. Entra infatti in vigore mercoledì 4 febbraio il decreto 201 del ministero della Giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio scorso. Il “Regolamento recante norme per l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro” contiene complessivamente nove articoli, attuando il Testo Unico (secondo quanto prevedeva il secondo comma dell’art. 3) in questi particolari luoghi di lavoro, tenendo appunto in considerazione le specifiche esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e le peculiarità organizzative di queste strutture (come la vigilanza dei detenuti o la tutela dell’incolumità propria e degli utenti contro i pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi).
“È un regolamento attuativo molto atteso dagli operatori penitenziari, in particolare dagli agenti di Polizia penitenziaria, che lavorano 24 ore su 24 direttamente a contatto con i detenuti, per altro in istituti per lo più vetusti” commenta Francesco Quinti, responsabile nazionale Fp Cgil per il comparto sicurezza, precisando che la Funzione pubblica di settore “da anni ne sollecitava l’adozione ai ministri che si sono fin qui succeduti alla guida del dicastero”. Il decreto, conclude Quindi, colma “finalmente un incomprensibile vuoto normativo, di cui si dovrà tener conto anche in prospettiva, nell’ambito della costruzione di nuovi istituti e padiglioni penitenziari, la cui prossima attuazione ci consentirà di pretendere quel rispetto per la tutela della salute e della sicurezza del personale che fino a oggi l’amministrazione penitenziaria si è ostinata a negare”.
Il provvedimento tocca tutti gli aspetti importanti della materia. I primi due articoli definiscono il campo e le modalità di applicazione del decreto, mentre gli articoli 3 e 4 disciplinano il Servizio di prevenzione e protezione (Spp) e il ruolo dei Rappresentanti per la sicurezza del personale dell’amministrazione e della polizia penitenziaria. L’articolo 5 è dedicato al Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri): a dimostrazione della particolarità delle strutture in questione, si stabilisce, ad esempio, che “nella predisposizione delle gare di appalto di servizi, lavori, opere o forniture nell’ambito dell’amministrazione, i dati relativi alla prevenzione dei rischi da interferenze fra le attività della stessa e quelle delle imprese appaltatrici sono indicati omettendo le specifiche informazioni connesse all’attività istituzionale di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione”. Infine gli ultimi articoli: la sorveglianza sanitaria (art. 6), le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa (art. 7), la clausola di invarianza finanziaria (art.8) e le abrogazioni (art. 9) che questo nuovo provvedimento comporta.