Con 333 sì e 159 no su 492 presenti e votanti, il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera sul decreto legge lavoro. Oggi (14 maggio) il decreto Poletti, blindato dal governo in Parlamento, otterrà il via libera definitivo dall'aula di Montecitorio.

L'accordo di maggioranza raggiunto al Senato ha corretto il dl in diversi punti. Si va da modifiche ai contratti a tempo fino alla revisione di alcune norme dell'apprendistato. Tra le novità, l'utilizzo del contratto di apprendistato "anche a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali". La quota obbligatoria di stabilizzazione di apprendisti (20%) è limitata alle aziende con più di 50 dipendenti (non 30 dipendenti, come prevedevano inizialmente le proposte di modifiche presentate dal governo).

Per quanto riguarda i contratti a termine, viene specificato che i rapporti in eccesso proseguono fino alla conclusione del periodo. Resta, come per i lavoratori stagionali, la possibilità dei rinnovi.

E’ stata alleggerita la sanzione per chi sfora il tetto del 20% di contratti a termine, da stabilizzazione tout court a indennità pecuniaria: dal 20% al 50% della retribuzione "per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro". La sanzione è pari al 20% nel caso in cui lo sforamento riguardi un solo lavoratore e sale al 50% negli altri casi. I maggiori introiti saranno versati nel fondo speciale per l'occupazione.

Il provvedimento riconosce alle imprese un ruolo sussidiario nella formazione (ma solo se l'azienda è disponibile), obbligando, dall'altro verso, la Regione a indicare con precisione sedi e calendario delle attività formative.

Contratti a termine
Il contratto a termine non può avere una durata superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro è esentato dall'obbligo di indicare le ragioni per l'apposizione di un termine al rapporto.

Il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi.

Le aziende che ad oggi superano il tetto del 20% dei contratti a termine avranno tempo fino alla fine del 2014 per mettersi in regola, a meno che il contratto collettivo applicabile sia più favorevole per quanto riguarda tetto percentuale e termini di adeguamento. Chi non si adeguerà entro tale data, dal 2015, non potrà stipulare nuovi contratti di lavoro a termine fino al rientro nel "tetto".

Apprendistato e formazione
Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. Qualora la Regione non provveda a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali.

Istituti di ricerca
Gli istituti pubblici o privati di ricerca scientifica sono esonerati dal limite massimo del 20 per cento d’assunzione con contratti a termine per ricercatori e personale tecnico. I contratti a tempo che hanno a oggetto in esclusiva attività di ricerca scientifica potranno superare i 36 mesi massimi.

Maternità
Per le lavoratrici il congedo di maternità, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza all'assunzione. A queste lavoratrici è anche riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del diritto di precedenza mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione.