Prosegue al Senato l'esame del disegno di legge sul lavoro, rinviato alle Camere dal presidente della Repubblica

Nelle sedute di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 maggio è proseguito l'esame in sede referente, presso le Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro, previdenza sociale del Senato, del disegno di legge n. 1167-B/bis recante deleghe al governo in materia di lavori usuranti,  di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, rinviato alle Camere dal presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'art. 74 della Costituzione e approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati.

La Commissione, essendosi conclusa la discussione generale, ha proceduto all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.
 
Il  presidente ha dichiarato inammissibili, perché riferiti ad articoli non oggetto della limitazione già deliberata dall'Assemblea, alcuni ordini del giorno.
 
Il senatore  Roilo (Pd) ha quindi illustrato un emendamento soppressivo dell'art. 20, considerato che, a suo avviso, il testo licenziato dalla Camera non ha recepito pienamente le osservazioni contenute nel messaggio di rinvio del Capo dello Stato. In particolare, è censurabile l'esclusione della responsabilità, che impedisce la rivendicazione del risarcimento del danno e favorisce, in contrasto con i princìpi costituzionali, coloro che la magistratura ha già individuato come responsabili di un danno.

I senn. Roilo, Treu, Ghedini e Ichino hanno quindi illustrato gli emendamenti all'art. 30 (clausole generali e certificazione del contratto di lavoro) del gruppo del Partito democratico: nel rilevare la complessiva incoerenza del testo, che limita l'attività del giudice attraverso l'indicazione di criteri di giudizio non necessari, gli intervenuti hanno segnalato, in particolare, l'esigenza di escludere l'intervento dei consulenti del lavoro ai fini della certificazione, poiché essi non presentano il requisito indispensabile della terzietà, nonché  di eliminare di alcuni elementi spuri e di semplificare il testo.

Appare inoltre inopportuno, per quanto riguarda la qualificazione del contratto di lavoro, la precisazione per cui la certificazione deve tenere conto della posizione delle parti, mentre occorrerebbe escludere che la certificazione stessa si estendesse all'interpretazione delle clausole del contratto. Inoltre, poiché l'art. 30 si applica anche alle controversie relative ai rapporti di lavoro del pubblico impiego. è stato ricordato che il messaggio presidenziale di rinvio, in proposito,  ha richiamato l'esigenza di osservare la necessaria prudenza e di tenere conto del principio di buon andamento a cui si ispira l'attività degli uffici pubblici.
 
La senatrice  Spadoni Urbani (Pdl) ha quindi illustrato due emendamenti all'art. 30 diretti a prevedere che il prestatore di lavoro ha l'onere di dimostrare il danno subito a causa del licenziamento ritenuto illegittimo, qualora il risarcimento sia quantificato in misura superiore a determinati limiti in termini di retribuzione.
 
I senn Roilo, Treu e Ichino si sono quindi soffermati sugli emendamenti del gruppo del Partito democratico all'art. 31 (conciliazione e arbitrato), rilevando che tale norma disciplina la conciliazione e l'arbitrato in modo eccessivamente complesso, e, in particolare, per la conciliazione è prescritta una procedura istruttoria destinata a pregiudicare l'efficacia di quell'istituto o ad assimilarlo ad un processo formale.

È stato quindi illustrato un emendamento soppressivo dell'intero articolo, poiché i miglioramenti del testo apportati dalla Camera dei deputati non sono tali, ad avviso degli intervenuti, da soddisfare le censure contenute nel messaggio di rinvio e da assicurare pertanto un adeguato livello di tutela dei diritti dei lavoratori: infatti, l'esclusione della clausola compromissoria è prevista solo per i licenziamenti individuali e non per altri diritti inderogabili, come quelli relativi all'orario di lavoro e alla sicurezza.

Analogamente, il rinvio della stipula della clausola compromissoria al termine del periodo di prova non tiene conto della circostanza che il lavoratore versa in una condizione di debolezza durante tutto il rapporto di lavoro, come peraltro afferma la Costituzione. Secondo gli intervenuti, l'arbitrato dovrebbe essere disciplinato per via contrattuale e riferito solo ai diritti negoziabili; altrettanto criticabile appare l'apertura alla partecipazione dei sindacati territoriali nelle commissioni di conciliazione accanto a quelli maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 31 potrebbero risultare contraddittorie e di non facile applicazione da parte degli operatori, anche perché in alcuni casi modificano specifiche norme del codice di procedura civile, mentre in altri assumono una funzione autonoma.

Gli intervenuti hanno espresso l'auspicio che la maggioranza ed il governo respingano la proposta del relatore di sopprimere la parte del testo licenziato dalla Camera che prevede la stipulazione della clausola compromissoria al momento dell'insorgere della controversia e hanno auspicato l'esclusione della possibilità che l'intervento ministeriale, in caso di disaccordo fra le parti, possa valere quale fonte del diritto; soluzione, questa, che sarebbe censurabile sotto il profilo costituzionale.

L'illustrazione degli emendamenti è proseguita nella seduta di mercoledì 19 maggio.

La sen. Carlino ha illustrato gli emendamenti all'art. 31 formulati dal gruppo Italia dei valori, che si propongono di sottolineare il carattere nazionale della rappresentatività delle organizzazioni sindacali; di prevedere che il lavoratore, in sede di stipula della clausola compromissoria, possa farsi anche rappresentare e non solo assistere dall'organizzazione cui aderisce; di sopprimere la riformulazione dell'articolo 412 del codice di procedura civile, in materia di risoluzione arbitrale delle controversie, e di riformulare la stessa al fine di escludere il giudizio secondo equità, nonché di sopprimere il comma 10 dell'art. 31, in modo da escludere la pattuizione della clausola compromissoria.
 
Per il gruppo del Partito democratico, i senn. Nerozzi, Ghedini, Incostante, Ichino e Adamo si sono soffermati sulle altre proposte emendative da loro sottoscritte, in primo luogo ribadendo l'opportunità di sopprimere l'intero articolo, considerato che le indicazioni del Capo dello Stato sulla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori non sono state accolte, e osservando poi che il riconoscimento del sindacato territoriale incoraggerebbe il moltiplicarsi di organizzazioni localistiche di comodo - la cui reale rappresentatività sarebbe inoltre molto difficile da valutare - , che potrebbero condizionare la contrattazione e dare luogo a fenomeni di dumping o di "gabbie salariali", in contrasto con l'esigenza più volte proclamata di coesione nazionale.

La partecipazione del sindacato territoriale avrebbe conseguenze anche più gravi nel caso di deferimento della controversia a un organo terzo di conciliazione. Gli intervenuti hanno altresì ribadito le loro riserve sul ricorso all'arbitrato per i contratti del pubblico impiego, non potendosi in ogni caso derogare ai princìpi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché la loro preferenza per la previsione del ricorso all'arbitrato di diritto nei contratti collettivi di lavoro. Inoltre, l'obbligo di esperire una complessa procedura di conciliazione rende meno funzionale anche il ricorso all'arbitrato irrituale. Ulteriori proposte emendative all'art. 31 mirano ad escludere l'applicabilità delle norme sulla conciliazione alle controversie individuali, ed intervengono sulla disciplina della certificazione.
 
La Commissione è passato ad esaminare gli emendamenti all'art. 32 (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato).
 
Il sen. Mazzatorta (Lnp) ha illustrato due emendamenti, il primo mirante a prevedere un termine più ampio per l'impugnazione del licenziamento, e il secondo a mantenere la differenziazione delle procedure relative al contratto inefficace e a quello invalido.
 
Il sen. Treu (Pd) ha illustrato tre emendamenti; con il primo si prevede che nel caso di successioni di rapporti il termine per l'impugnazione decorre dalla data di scadenza dell'ultimo contratto; con il secondo si precisa che l'indennità forfetaria può essere corrisposta solo nell'ipotesi in cui il contratto sia stato convertito a tempo indeterminato; con il terzo si precisa che le controversie relative alle materie dell'articolo 32 sono trattate con priorità.

Nella seduta di giovedì 20 maggio è proseguito l’esame degli emendamenti riferiti all’art. 32: nell’illustrare un emendamento soppressivo del comma 1, il sen. Roilo (Pd) ha ricordato che, in base all'articolo 5 della legge n. 604 del 1966 l'onere della prova sulla legittimità del licenziamento spetta al datore di lavoro. Sarebbe allora un regresso prevedere un onere in tal senso per il lavoratore. In proposito, ha rilevato che un emendamento del relatore, ripristinerebbe la legittimità del licenziamento in forma orale.
 
Dopo che la sen. Carlino (Idv) ha sostenuto l’opportunità di sopprimere integralmente l’art. 32, e, in via subordinata, i commi 5, 6 e 7, la sen. Ghedini (Pd) ha ricordato i rilievi del capo dello Stato sulla formulazione dell'articolo 32, che dà luogo a dubbi interpretativi e rischia di generare un notevole contenzioso. A suo avviso, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati potrebbero acuire le perplessità esposte dal capo dello Stato.

In primo luogo, la rubrica dell'articolo, che richiama il contratto di lavoro a tempo determinato, è contraddetta dalle disposizioni dell'articolo che investono anche altre tipologie di contratto, ad esempio per quanto riguarda l'impugnazione del licenziamento; il comma 2, poi, indica termini di decadenza identici per tutti i casi di inefficacia e invalidità del licenziamento, e pone il problema di prevedere un periodo più ampio, non essendo sufficiente quello indicato nell’emendamento del  relatore.

Altre proposte emendative di cui è firmataria mirano a definire con chiarezza la data di decorrenza del termine per l'impugnazione - in particolare, per i contratti di lavoro a termine, si prevede che il termine decorra dalla scadenza dell'ultimo contratto - e a precisare che l'indennità che risarcisce il lavoratore deve intendersi aggiuntiva alla conversione del contratto.
 
Il relatore Castro (Pdl) si è soffermato sugli emendamenti da lui presentati all'articolo 32, i quali tengono conto del testo approvato dalla Camera dei deputati e del contesto in cui si opera. Dopo aver replicato alle osservazioni dei rappresentanti dell’opposizione, ricordando loro che la partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello territoriale è limitata a uno dei quattro lavoratori in un organismo tecnico, quali sono le commissioni di conciliazione, e che la presunta preclusione dell'arbitrato rituale è invece ampiamente ammissibile in base alla formulazione dell'articolo 31, ha illustrato una proposta di emendamento che porta a 270 giorni il termine per la presentazione per iscritto dei motivi di impugnazione del licenziamento e ammette la produzione di nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Un altro emendamento amplia il termine di impugnazione fino a 90 giorni per licenziamento intimato senza la forma scritta.     

Dopo che il sen. Ichino  (Pd) ha illustrato un emendamento relativo al termine di impugnazione del licenziamento nel caso di costituzione o accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, i senn. Passoni (Pd) e Nerozzi (Pd) hanno osservato che la fissazione di un termine, comunque breve, proposto dal relatore per l'impugnazione del licenziamento in forma orale indebolisce la posizione del lavoratore, già di per sé svantaggiata  e rilegittima la forma orale del licenziamento.
 
Si è quindi passati agli emendamenti riferiti all'articolo 50 (Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative).
 
Per il gruppo del Pd, i senn. Roilo, Ghedini. Treu hanno illustrato la proposta di sopprimere l’art. 50, evidenziando la contraddizione fra la prima parte della disposizione, che pone come requisito per l'indennizzo del prestatore di lavoro l'offerta entro il 30 settembre 2008 di un contratto di lavoro subordinato, e la seconda parte, introdotta dalla Camera dei deputati, in cui si prescrive anche l'offerta di un'assunzione a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore della legge. È stata altresì sottolineata la necessità di prevedere che l'offerta di lavoro subordinato si riferisca a un rapporto a tempo indeterminato, e, in tal senso, si è proposta, in via subordinata alla soppressione, una completa riformulazione dell’articolo.
 
Anche la sen. Carlino (Idv) ha illustrato le proposte emendative  della sua parte politica, dirette a sopprimere l’art. 50 o, in via subordinata,  a riformularlo. Dopo che il relatore Castro ha osservato che la seconda parte della disposizione si aggiunge e dunque rafforza la previsione dell'offerta di un rapporto di lavoro subordinato, e che l'art. 50 rappresenta un'opportuna soluzione normativa, che potrà essere estesa anche ad ambiti diversi per ridurre il contenzioso facendo salvi i diritti dei lavoratori, il sen. Mazzatorta (Lnp) ha illustrato un emendamento volto a a precisare che il contratto di lavoro subordinato offerto deve riferirsi a mansioni uguali o equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedente.
 
Essendosi conclusa la fase d'illustrazione e discussione degli emendamenti, il seguito dell'esame è stato quindi rinviato.
 
Attività della Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato 
 
Nella seduta di martedì 18 maggio la Commissione lavoro, previdenza sociale del senato ha proseguito l'esame in sede consultiva, per il parere alla Commissione istruzione, del disegno di legge n. 2150, di conversione del  decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.

La sen. Blazina (Pd), nel motivare la contrarietà della sua parte politica sul provvedimento all'esame, ha rilevato in primo luogo che sarebbe stato preferibile disciplinare la materia con un disegno di legge anziché con un provvedimento d'urgenza, anche perché le norme in esame producono una vera e propria invasione da parte dello Stato nelle competenze assegnate alle Regioni. Nel merito, ha fatto presente che anche il contenuto dell'articolo 2 rientra nelle competenze della commissione Lavoro, e che tale disposizione determina un vulnus nell'autonomia negoziale delle fondazioni, così come l'art. 3.

Il governo dovrebbe porre particolare attenzione alla determinazione dell'ambito dei contratti integrativi e in secondo luogo al blocco delle assunzioni, disposto fino al dicembre 2012, con successiva possibilità di coprire il solo turn over. Nel ricordare che su questo tema si è registrata una forte mobilitazione nell'intero territorio nazionale e che il Ministro si è dichiarato disponibile ad una riformulazione, la sen. Blazina ha sollecitato un maggiore rispetto dell'autonomia delle fondazioni, evitando al tempo stesso un ricorso eccessivo al precariato. Si sofferma è soffermata poi sulla consistenza del trattamento pensionistico dei ballerini.
 
 La sen. Carlino (Idv) ha espresso condivisione per i rilievi mossi dalla sen. Blazina ed ha dichiarato la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento in esame.
 
Il presidente Giuliano, in qualità di relatore, ha quindi illustrato una proposta di parere che riprende alcuni punti sollevati dalla sen. Blazina, osservando però che l'art. 2 non rientra nella competenza della Commissione, attenendo a profili riguardanti la contrattazione demandata all'Aran, e dunque al pubblico impiego.
 
La Commissione ha quindi approvato il parere con osservazioni predisposta dal presidente.

Nella seduta di mercoledì 19 maggio, la Commissione, dopo aver rinviato il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 1100 (Finocchiaro ed altri) recante norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonchè deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento, la Commissione ha ripreso, sempre in sede referente, l'esame congiunto dei disegni di legge n. 1009 (Garavaglia) -  Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali; 1060 (Giuliano ed altri) -  Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni; 1180 (Treu ed altri) -  Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni e 1685 (Poretti ed altri) -  Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'organizzazione e il finanziamento dei sindacati.

Dopo che il presidente Giuliano ha ricordato che il disegno di legge n. 1060 è stato adottato come testo base, e che sui temi oggetto delle iniziative legislative all'esame si è svolta un'ampia attività conoscitiva, il seguito dell'esame congiunto è stato rinviato.
 
Attività della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati

Nella seduta di martedì 18 maggio
della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati sono state svolte le seguenti interrogazioni:5-02662 Nicola Molteni: Vicende occupazionali dell'azienda Sisme di Olgiate Comasco; 5-02698 Madia: Situazione occupazionale dell'azienda Videocon di Anagni;  5-02843 Di Biagio: Occupazione dei lavoratori italiani impiegati nel settore dell'editoria all'estero; 5-02853 Gatti: Dati sull'utilizzo dei voucher nei diversi settori lavorativi;

Nella seduta di mercoledì 19 maggio è proseguito l'esame congiunto, in sede referente, delle proposte di legge n. 3333 (Lo Presti) e 3311 (Schirru) recanti esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.

Il presidente Moffa ha ricordato che nella precedente seduta era stato adottato come testo base la proposta di legge n. 3333 (Lo Presti). Poiché, è scaduto il termine in precedenza fissato senza che siano stati presentati emendamenti, ha avvertito che la predetta proposta di legge sarà conseguentemente inviata alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere. Avendo il deputato Fedriga (Lnp) comunicato che il suo gruppo ha presentato una proposta di legge dal contenuto analogo a quelle in esame, auspicandone  l'abbinamento, il Presidente ha precisato che l'abbinamento potrà intervenire successivamente all'assegnazione della proposta di legge da parte della presidenza della Camera alla Commissione, e comunque nella fase successiva all'acquisizione dei pareri sul testo base.

Nella seduta di mercoledì 19 maggio, la Commissione ha esaminato in sede consultiva, per il parere alla commissione Finanze e tesoro, la proposta di legge n. 2709 (Letta ed altri) recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

L’esame è stato introdotto dal presidente Moffa, in qualità di relatore, che ha ricordato come l’iniziativa, sottoscritta da rappresentanti di tutti i gruppi politici, e sinteticamente definita dagli organi di stampa come “legge per il rientro dei cervelli”, mira a fronteggiare il fenomeno - ormai patologico - dell'emigrazione verso l'estero dei laureati italiani, soprattutto più giovani e più competenti, che lasciano il Paese per andare a lavorare in altri Stati; s'intende così contrastare una tendenza in atto, a causa della quale il totale dei laureati italiani che lavorano all'estero risulta di gran lunga maggiore del totale dei laureati stranieri che lavorano in Italia.

A tal fine, la proposta di legge intende introdurre nell'ordinamento nazionale strumenti, segnatamente attraverso il meccanismo tributario del credito d'imposta, volti a sostenere ed incentivare i cittadini italiani e comunitari, nati a partire dal 1969, a rientrare ovvero a trasferirsi in Italia per ragioni lavorative ed imprenditoriali, prevedendo un livello particolarmente significativo di agevolazioni per coloro che intendano trasferirsi nelle regioni meridionali, nonché in favore delle donne. Per quanto riguarda le norme di più diretta competenza della Commissione, ha segnalato l'art. 4, che, disciplinando le caratteristiche dei benefici riconosciuti, distingue tra redditi da lavoro dipendente, redditi d'impresa e redditi di lavoro autonomo assoggettati a tassazione in misura ridotta, e l'art. 11, che interviene, mediante appositi accordi bilaterali con gli Stati esteri, per riconoscere la totalizzazione dei contributi versati. In conclusione, il Presidente ha proposto l’espressione di un parere favorevole.

La deputata Mosca (Pd) ha espresso apprezzamento in particolare per le norme riguardanti la valorizzazione del ruolo delle donne lavoratrici nonché la promozione delle zone del Mezzogiorno, ed ha auspicato una positiva conclusione dell'iter di esame e una sostanziale convergenza dei gruppi sul testo in questione.

La deputata Saltamartini (Pdl), nell'associarsi alle considerazioni testé espresse dal deputato Mosca, ha sottolineato la positiva convergenza tra i gruppi politici su una materia di rilevanza strategica, auspicando, pertanto, una rapida approvazione del provvedimento in questione.

La Commissione ha quindi approvato la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Si è passati quindi all’esame in sede consultiva, per il parere alla Commissione trasporti, della proposta di legge n. 2128 (Meta) sulla concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario.

L’esame è stato introdotto  dal relatore Foti (Pdl), che ha fatto presente che la proposta di legge assegna un contributo quindicennale di 300 milioni di euro annui alla società Ferrovie dello Stato S.p.A, per l'acquisto di nuovi veicoli ferroviari, individuando la copertura dei relativi oneri finanziari nelle maggiori risorse conseguenti ad un aumento delle aliquote dell'accisa sui carburanti.

La relazione illustrativa della proposta – ha precisato il relatore - si sofferma in particolare sulle inefficienze del sistema di trasporto ferroviario locale e pendolare e sull'inadeguatezza del relativo materiale rotabile, evidenziando come un miglioramento di tale sistema potrebbe ridurre l'inquinamento ambientale ed avere effetti positivi sulla crescita economica e il progresso sociale. Il relatore ha quindi segnalato una disposizione del testo volta a modificare il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 162 del 2007, sulla funzionalità dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, favorendo in particolare il transito nel ruolo dell'agenzia stessa di personale altamente qualificato, già individuato mediante adeguate procedure di selezione. Si tratterebbe di evitare il ricorso ad un nuovo concorso pubblico e scongiurare il pericolo di una perdita netta del know-how di settore. In conclusione, il relatore ha proposto l’espressione di un parere favorevole sul provvedimento.

Per il gruppo del Pd i deputati Miglioli e Rampi hanno espresso perplessità sui profili riguardanti la copertura finanziaria della proposta all’esame, considerato che questo aspetto ha condizionato in modo determinante la prosecuzione dell’iter di altre proposte di iniziativa parlamentare, fino a paralizzarlo. Nel merito dell’iniziativa legislativa, gli intervenuti hanno apprezzato la finalità di migliorare il sistema del trasporto ferroviario locale e pendolare, garantendo la libertà di circolazione dei cittadini, re hanno invitato la Commissione a riflettere sull'opportunità di introdurre una norma che attribuisca direttamente  agli enti locali le risorse necessarie al potenziamento del sistema ferroviario, secondo quella logica federalista che tanto sta a cuore a taluni esponenti della maggioranza.

È stata altresì espressa condivisione anche sulla parte del provvedimento di competenza della Commissione, riguardante l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Il deputati Fedriga (Lnp) ha rigettato i rilievi espressi dai deputati del gruppo del Pd sui limiti posti all’iniziativa legislativa parlamentare, poiché che la forza di un Parlamento, a suo avviso, si misura anche sulla base della sua capacità di svolgere un'attenta attività di controllo e di indirizzo, compiti che sono stati svolti in pieno anche in questa legislatura. Ha espresso perplessità sulle parti del provvedimento che potrebbero  configurare incentivi “a pioggia” quando invece occorrerebbe precisare meglio le modalità di copertura finanziaria e introdurre criteri di assegnazione delle risorse che tengano conto delle diverse esigenze dei territori locali. Ha quindi annunciato il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Dopo che il presidente Moffa e il relatore Foti hanno sottolineato la necessità di attenersi ai precisi confini segnati dalle circoscritte parti del provvedimento che hanno giustificato, peraltro, la richiesta di un parere alla XI Commissione, la Commissione ha approvato la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Nella seduta di mercoledì 19 maggio, inoltre, è proseguita l’indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Il presidente Moffa ha comunicato di aver predisposto, a conclusione del ciclo di audizioni previsto nel programma dell'indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, una proposta di documento conclusivo che ha rimesso alle valutazioni dei componenti della Commissione, con l’auspicio di poter pervenire alla conclusione dei lavori entro la prossima settimana.

La Commissione ha preso atto della comunicazione del presidente.