L'amnistia estingue il reato, l'indulto estingue la pena (non di quella accessoria, salvo diverse disposizioni). Pertanto, con la prima lo Stato rinuncia all'applicazione della pena, mentre con l'indulto si limita a condonarla, in tutto o in parte, senza però cancellare il reato. Si tratta di due provvedimenti generali ad efficacia retroattiva e, come tali, si distinguono dalla grazia che, invece, è un provvedimento individuale.

Entrambi vengono concessi con una legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni articolo e nella votazione finale, in base all'art. 79 della Costituzione. E' il Parlamento a decidere quali siano i reati da cancellare: in genere si tratta di reati che non suscitano particolare allarme sociale. La cancellazione non si applica ai reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge.