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"Il quesito è inammissibile anzitutto a causa del suo carattere propositivo, che lo rende estraneo alla funzione meramente abrogativa assegnata all'istituto di democrazia diretta previsto dall'art. 75" della Costituzione. Sono le parole contenute nelle motivazioni con cui la Consulta spiega l'inammissibilità del referendum proposto dalla Cgil sulle norme del Jobs act relative ai licenziamenti, alla tutela dell'articolo 18.
"Il quesito - si legge nelle motivazioni della sentenza - manipola il testo vigente dell'art.18 della legge n. 300 del 1970 attraverso la tecnica del ritaglio", così da "ottenere, per effetto della saldatura dei brani linguistici che permangono, un insieme di precetti normativi aventi altro contenuto rispetto a quello originario".
Per questo, secondo, la Consulta, "laddove non intenda abrogare quella opzione di base, ma esclusivamente articolarla in modo differente, il quesito assume invece un tratto propositivo, che ne determina l'inammissibilità". In aggiunta, rileva la Corte, il "quesito referendario accomuna l'effetto di estendere i casi di tutela reale, avuto riguardo alle forme di licenziamento illegittimo previste dall'ordinamento, con quello di ampliare l'ambito di operatività della tutela, perché la soggezione al meccanismo di reintegrazione dovrebbe riguardare qualunque datore di lavoro che occupi più di cinque dipendenti, anziché più di quindici, nell'unità produttiva o nel Comune, oppure complessivamente più di sessanta".
Per quanto riguarda invece il quesito sui voucher, accolto dalla Consulta, nelle motivazioni si sottolinea come nell'attuale disciplina che regola i voucher venga a mancare "qualsiasi riferimento alla occasionalità della prestazione lavorativa quale requisito strutturale dell'istituto". In questo modo la Corte replica alla posizione del governo che voleva la norma come
costituzionalmente necessaria, in quanto relativa alla materia del lavoro occasionale, che deve trovare obbligatoriamente una disciplina.
Il quesito, spiega la Consulta, "contrariamente all'assunto della Presidenza del Consiglio dei ministri, non inerisce a disposizioni cui possa essere attribuito il carattere di norma costituzionalmente necessaria, in quanto relativa alla materia del lavoro occasionale, che deve trovare obbligatoriamente una disciplina normativa. L'evoluzione dell'istituto, nel trascendere i caratteri di occasionalità dell'esigenza lavorativa cui era originariamente chiamato ad assolvere, lo ha reso alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e quindi non necessario".