Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil hanno siglato a Roma l'accordo interconfederale sulla rappresentanza per la sottoscrizione dei contratti collettivi. Si tratta della seconda, importantissima, intesa che segue quella raggiunta nel gennaio 2014 con Confindustria. Misurazione della rappresentatività, titolarità nella contrattazione collettiva nazionale, anche a livello aziendale e territoriale, sono i capitoli chiave dell'accordo, che stabilisce regole e criteri trasparenti oggettivi per una materia così complessa come quella della contrattazione.   

L'intesa è stata illustrata alla stampa dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, dal segretario generale della Cgil Susanna Camusso, dal segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo e dal segretario organizzativo confederale della Cisl Giovanna Ventura. "Negare la rappresentanza significa negare il valore della democrazia", ha ricordato il leader della Cgil sottolineando l'importanza dell'accordo e sottolineando che in questo modo "certifichiamo la rappresentanza nel mondo del lavoro". Soddisfatto anche il leader di Confcommercio, Carlo Sangalli, secondo il quale l'accordo dimostra che "le parti sociali sono vive e attive e non sono zavorra dello Stato".


Nella premessa dell'accordo siglato oggi Cgil, Cisl, Uil e Confcommercio ribadiscono che “la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere risultati funzionali all'attività delle imprese ed al miglioramento delle condizioni di lavoro” e che “fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è comune l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello”. Dopodiché, sulla falsariga del testo firmato quasi due anni fa con Confindustria, l’accordo entra nel merito prima della contrattazione nazionale (come si misura la rappresentatività, di chi è titolare a contrattare, di come offrire regole generali sulle forme di rappresentanza in azienda) e poi di quella in azienda. Di seguito riportiamo i punti più importanti del testo.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE 
Per la certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali si determina sulla base di quattro indicatori in concorso tra loro:

a) Numero di deleghe per la trattenuta del contributo associativo sindacale;
b) consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle Rsu; 
c) numero di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro rappresentate nel settore di riferimento, nel corso del triennio antecedente all'avvio dei negoziati per il rinnovo del Ccnl; 
d) le pratiche per la disoccupazione certificabili dall'Inps.

A certificare il numero delle deleghe sarà chiamata l’Inps, con convenzione tra l'istituto stesso e le parti sociali. L'Inps, una volta elaborato il dato di rappresentatività relativo ad ogni organizzazione sindacale lo trasmetterà al Cnel o altro ente terzo. Sulla  base di questi dati, si legge nell’accordo, “partecipano alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla confederazioni firmatarie o aderenti al presente accordo che dispongano, nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, di una rappresentatività non inferiore al 5%, secondo i criteri individuati nel presente accordo”.

La misurazione della rappresentatività serve naturalmente anche a stabilire la validità dei contratti sottoscritti. Infatti, continua il testo, i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto - saranno efficaci ed esigibili per tutti i destinatari. La sottoscrizione formale dell'accordo, come sopra descritta, costituirà l'atto vincolante per entrambe le Parti”.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SECONDO LIVELLO 
Si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge. Tuttavia, “i contratti collettivi di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro”. Sono previsti due ambiti di contrattazione nazionale di secondo livello: aziendale e territoriale.

I contratti collettivi territoriali “vincolano tutte le organizzazioni sindacali territoriali, espressione delle confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o delle confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo secondo quanto previsto nelle premesse dello stesso, se approvati dalle suddette associazioni sindacali territoriali che, singolarmente o insieme ad altre abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel territorio e nel settore pari almeno al 50% più 1”. I contratti devono poi essere sottoposti “alla consultazione certificata dei lavoratori, le cui modalità saranno stabilite dalle organizzazioni sindacali di categoria”.

Per quanto riguarda i contratti collettivi aziendali, anche essi sono naturalmente vincolanti per le organizzazioni aderenti alle confederazioni firmatarie dell’accordo, “se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette”. Nel caso in cui in azienda siano presenti Rsa, i contratti valgono “se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o alle confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'aziendanell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda”.

Infine, “i contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione sindacale aderente a una delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo, o delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanto precedentemente previsto, oppure almeno dal 30% dei lavoratori dell'impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto”.