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Il licenziamento dei dipendenti della Pubblica amministrazione non è disciplinato dalla legge Fornero, ma dalle norme contenute nell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Questa la pronuncia dei giudici della Cassazione "all'esito di una approfondita e condivisa riflessione", con la sentenza numero 11868 della Sezione Lavoro.
Nel particolare, i giudici sottolineano il principio che esclude la Fornero per i licenziamenti dal pubblico: "Ai rapporti di lavoro disciplinati dal dal d.lgs 30.3.2001 n.165, art.2 (le norme generali sul lavoro pubblico), non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n.92 (riforma del lavoro Fornero, ndr) all'art.18 della legge 20.5.1970 n.300 (lo Statuto dei lavoratori), per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012 resta quella prevista dall'art.18 della legge n.300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma".
"Mi pare che abbia detto una cosa assolutamente nota. La discussione è sempre arrivata alla stessa conclusione". Lo afferma il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, all'agenzia Dire, commentando la sentenza della Cassazione. Sulla validità dell'articolo 18 per gli statali, il leader della Cgil spiega: "Non ci vedo niente di speciale, se non il fatto che le istituzioni continuano a funzionare".